HomeEvidenzaStop rinnovo metalmeccanici, cosa cambia per i lavoratori? Quali diritti?

Stop rinnovo metalmeccanici, cosa cambia per i lavoratori? Quali diritti?

In questi giorni TuttoLavoro24.it ha informato i lettori sulle continue novità che giungevano dal mondo sindacale, con la rottura delle trattative per il rinnovo del CCNL per i lavoratori metalmeccanici dell’industria scaduto il 31 dicembre 2019: per approfondire CLICCA QUI.

STOP RINNOVO CCNL METALMECCANICI: LE INIZIATIVE DEL SINDACATO

Per far sentire il proprio peso sul tavolo di trattativa con Fedemeccanica, quando riprenderà, i sindacati hanno dapprima proclamato lo Stato di agitazione iniziato sin da subito nelle aziende dove c’è un forse presidio sindacale e poi lo sciopero nazionale di 6 ore nella giornata del 5 novembre.

La partecipazione dello sciopero comporta per il lavoratore la perdita della retribuzione per la durata delle ore di astensione.

STOP RINNOVO CCNL METALMECCANICI: QUALI EFFETTI SUI DIRITTI DEI LAVORATORI?

La rottura del tavolo di trattativa apparentemente non comporta alcun cambiamento per la situazione dei lavoratori. Ma così non è.

Innanzitutto il mancato rinnovo produce l’assenza dell’adeguamento della retribuzione al costo della vita (i sindacati chiedevano 145 euro, gli industriali ne offrivano meno di 40), che viene rinviato ancora una volta al futuro. Va ricordato infatti che il contratto collettivo al termine dell’anno 2020 raggiungerà un anno di “carenza”, vale a dire un anno di assenza della copertura e ritardo rispetto a quando avrebbe dovuto essere rinnovato (visto che la sua scadenza naturale era 31 dicembre 2019).

In questo periodo i lavoratori hanno diritto alla continuità nel riconoscimento di tutti i diritti di natura retributiva e normativa previsti dal contratto collettivo.

La “carenza” contrattuale e quindi i mesi che separano la data di scadenza (31/12/2019) dalla data del rinnovo saranno oggetto di specifica negoziazione tra le parti sociali, con il sindacato che – come di consueto – spingerà per evitare ogni perdita economica per i lavoratori, chiedendo il riconoscimento di un “arretrato” economico oppure un importo a titolo di una tantum (come accaduto nel rinnovo del 2016 in cui fu prevista una somma pari a 80 euro).

Gli accordi interconfederali dell’Industria, infatti, hanno proprio lo scopo di prevedere il principio della continuità economica tra una vigenza e l’altra, che poi viene regolata nei singoli ccnl.

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