Bonus 100€ a Natale, Meloni ha inventato il “Dono” che non prenderà nessuno

Meloni

Saranno davvero poche le persone che riusciranno ad accaparrarsi il Bonus 100 euro. La legge ha fissato requisiti soggettivi stringenti e un tetto reddituale a 28.000 euro che sembrava facilmente raggiungibile. Tuttavia leggendo le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19 del 10-10-2024, appare evidente che nel reddito da computare non risulta solo quello da lavoro.

Così che non basta avere un reddito da lavoro fino a 28.000 euro per avere “in dono” 100 euro dal Governo. Vediamo perchè.

Beneficiari ed Esclusi

Il Bonus 100 euro di Natale è destinato ai soli lavoratori dipendenti, anticipato dai datori di lavoro con la Tredicesima. Per questo chiamato anche “Bonus Tredicesima”.

Sono quindi esclusi: pensionati, autonomi, disoccupati e percettori di qualsiasi forma di sussidio come l’Assegno di Inclusione. Un supporto economico molto lontano da quello distribuito dai Governi precedenti, che cercavano di includere più categorie di persone possibili (dai pensionati ai disoccupati fino ai percettori RdC).

Reddito fino a 28.000 euro: quale reddito?

La legge che ha istituto il Bonus Natale stabilisce che il lavoratore avente diritto deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Si parla di “reddito complessivo” e non reddito da lavoro.

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con importanti puntualizzazioni. Nel reddito complessivo rientrano tutti i redditi di riferimento del lavoratore dipendente e finanche lo stesso Bonus 100 euro fa reddito! Per cui, chi prendendo i 100 euro in più, andrà a sforare la soglia di 28.000 euro si potrà ritrovare una cartella esattoriale che gli intima di restituire i 100 euro del Bonus Natale!

Secondo l’Agenzia delle Entrate devono essere considerati nel reddito complessivo:

  • i redditi assoggettati a cedolare secca, come quelli derivanti da un immobile dato in affitto;
  • assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli
    esercenti attività d’impresa, arti o professioni
    , della quota di agevolazione ACE di cui
    all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
  • le mance, pensiamo al caso dei camerieri, si parla nel testo di legge delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Sono esclusi i cd. incapienti quelli che non pagano le imposto perchè hanno un reddito fino a 8.500 euro.

Requisiti soggettivi del lavoratore

Il bonus spetta al lavoratore dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:
– ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
– fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Quindi una coppia – con uno o più figli – composta da due lavoratori, sono esclusi a tutti gli effetti.

Quanto al nucleo familiare monogenitoriale si precisa che tale condizione sussiste qualora, alternativamente:
– l’altro genitore è deceduto;
– l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
– il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
In queste ultime tre ipotesi il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente.

Per i soggetti conviventi non valgono le stesse regole e sono quindi esclusi dal Bonus.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta:

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori. Di conseguenza, non risulta integrato il requisito posto dalle legge.