Scuola, Stipendio Intero Durante la Convalescenza Post-Ricovero? Le Differenze tra Personale di Ruolo e Supplenti

Una delle questioni che crea più dubbi nelle segreterie scolastiche riguarda il trattamento economico spettante al docente o al personale ATA durante la convalescenza successiva a un ricovero ospedaliero. Il punto fondamentale è distinguere due aspetti diversi: da una parte la trattenuta per malattia prevista dall’articolo 71 del decreto-legge 112/2008, dall’altra la percentuale di retribuzione spettante in base al contratto collettivo.

La distinzione è particolarmente importante per il personale a tempo determinato, perché l’esclusione dalla trattenuta non significa necessariamente avere diritto allo stipendio al 100%.

Convalescenza post ricovero: niente trattenuta Brunetta

Il principio è piuttosto chiaro. La trattenuta prevista per i primi dieci giorni di malattia non si applica alla convalescenza che segue senza soluzione di continuità un ricovero ospedaliero, oppure un intervento effettuato in day hospital o in regime ospedaliero.

La documentazione fornita richiama espressamente il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 53/2008 e la nota MEF prot. 27553/2009. È sufficiente anche una certificazione del medico curante, pubblico o privato, purché dal certificato risulti espressamente che la prognosi deriva dall’intervento o dal ricovero effettuato in ospedale.

Non è invece sufficiente una semplice prognosi rilasciata dal Pronto Soccorso: in questo caso, se non vi è ricovero, l’assenza resta soggetta alle normali trattenute.

Personale a tempo indeterminato: trattamento più favorevole

Per docenti e ATA a tempo indeterminato trova applicazione la disciplina dell’articolo 17 del CCNL Scuola.

Nei primi nove mesi di malattia spetta l’intera retribuzione fissa mensile, comprendente anche la retribuzione professionale docenti o il compenso individuale accessorio. Inoltre, proprio in caso di ricovero ospedaliero e nel successivo periodo di convalescenza post ricovero, compete anche il trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo.

Il trattamento ordinario della malattia per il personale di ruolo prevede poi il 90% della retribuzione per i successivi tre mesi e il 50% per gli ulteriori sei mesi.

La convalescenza post ricovero, quindi, è tutelata in maniera particolarmente favorevole, soprattutto quando ricade nei primi nove mesi del periodo di comporto.

Supplenti al 31 agosto o al 30 giugno: attenzione alla differenza

Diversa è la situazione del personale assunto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.

L’articolo 35 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 stabilisce che questi lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto per un massimo di nove mesi nel triennio scolastico. Tuttavia, in ciascun anno scolastico, il trattamento economico è:

100% nel primo mese di malattia, 50% nel secondo e nel terzo mese e nessuna retribuzione per l’eventuale periodo successivo, pur rimanendo la conservazione del posto nei limiti previsti.

Ed è qui che può nascere l’equivoco. L’esenzione dalla trattenuta per la convalescenza post ricovero non trasforma automaticamente al 100% una retribuzione che il contratto prevede al 50%.

In altre parole, se il supplente si trova già nel secondo o terzo mese di malattia, continuerà a trovare applicazione il trattamento economico previsto dal CCNL.

Supplenze brevi: resta il limite del 50%

Ancora diversa è la disciplina dei docenti e ATA con supplenza breve, cioè con contratto stipulato dal dirigente scolastico.

Per questo personale il CCNL prevede, nei limiti della durata del contratto, la conservazione del posto per non più di 30 giorni per anno scolastico, retribuiti al 50%.

Anche in questo caso bisogna quindi separare le due questioni. Se la convalescenza è direttamente conseguente al ricovero e adeguatamente certificata, non si applica l’ulteriore decurtazione prevista dall’articolo 71 del DL 112/2008; resta però fermo il trattamento economico contrattuale proprio del supplente breve, ossia il 50%.

Questa distinzione evita di confondere l’“assenza dalla trattenuta” con il “diritto alla retribuzione intera”.

Il certificato deve collegare la convalescenza al ricovero

L’elemento decisivo è infine la certificazione. Non basta che il dipendente sia stato ricoverato alcuni giorni prima: la convalescenza deve seguire senza soluzione di continuità il ricovero o l’intervento ospedaliero e il certificato deve indicare espressamente che la prognosi deriva dall’intervento subito.

Possiamo quindi sintetizzare il principio in questo modo: per il personale a tempo indeterminato la convalescenza post ricovero beneficia del trattamento economico più favorevole previsto dal CCNL; per il personale a tempo determinato l’esclusione dalla trattenuta Brunetta resta valida, ma non cancella le percentuali ridotte di retribuzione previste dal contratto per i supplenti.

È proprio quest’ultimo aspetto quello che, nella pratica, può fare la differenza sul cedolino.