Il contratto per la raccolta finisce, poi il bracciante si ammala. La scadenza del rapporto fa perdere l’indennità di malattia? Per un operaio agricolo a tempo determinato, non necessariamente: l’INPS può pagare anche una malattia iniziata dopo la fine del contratto.
Per capire se la tutela spetta, bisogna controllare le giornate di lavoro agricolo registrate negli elenchi INPS e l’anno in cui è iniziata la malattia.
Le 51 giornate da controllare
Se la malattia inizia nel 2026, il lavoratore può avere diritto all’indennità se risulta aver maturato almeno 51 giornate di lavoro agricolo nel 2025. Queste giornate possono dare copertura per gli eventi di malattia che iniziano nell’anno successivo, anche se l’ultimo contratto è già scaduto.
In alternativa, può raggiungere 51 giornate nel 2026: in questo caso devono essere state maturate prima dell’inizio della malattia. Sono i requisiti riportati nella scheda INPS sull’indennità di malattia.
Un esempio dopo la fine della raccolta
Un bracciante ha 80 giornate agricole registrate nel 2025. Il suo contratto termina il 30 settembre 2026 e il medico certifica una malattia iniziata il 10 ottobre.
La fine del contratto non esclude da sola il pagamento. Le giornate del 2025 possono dare diritto all’indennità per la malattia iniziata nel 2026, dopo la verifica degli altri requisiti da parte dell’INPS.
Per gli operai agricoli a termine, dunque, non basta contare i giorni trascorsi dalla scadenza del contratto: occorre verificare la copertura legata alle giornate agricole. La regola dei 60 giorni prevista per altre situazioni di disoccupazione non si applica automaticamente a questo caso.
Quanto spetta e per quanti giorni
Quando il requisito deriva dalle giornate dell’anno precedente, la durata indennizzabile è collegata ai giorni di iscrizione negli elenchi, fino a 180 giorni nell’anno solare.
Se invece il lavoratore raggiunge le 51 giornate nell’anno stesso in cui si ammala, il limite previsto è di 30 giorni. Si tratta di un massimo, non di 30 giorni pagati in ogni caso.
In linea generale, l’indennità INPS decorre dal quarto giorno di malattia: è pari al 50% della retribuzione media giornaliera fino al ventesimo giorno e al 66,66% dal ventunesimo, per le giornate indennizzabili. Se il contratto è già terminato, i primi tre giorni non diventano automaticamente a carico dell’ex datore di lavoro.
Cosa fare per ottenere il pagamento
Per prima cosa, il lavoratore deve rivolgersi al medico, che normalmente invia il certificato di malattia all’INPS. È importante controllare che i dati personali e l’indirizzo indicato per le eventuali visite di controllo siano corretti.
Gli operai agricoli a tempo determinato ricevono l’indennità direttamente dall’INPS. Per consentire all’Istituto di esaminare la pratica, calcolare l’importo e pagarlo, il lavoratore deve comunicare anche i dati richiesti attraverso lo Sportello malattia a pagamento diretto. Il servizio permette di inserire le informazioni sulla malattia, verificare i dati per il pagamento e allegare eventuali documenti.
In pratica, occorrono due passaggi: il certificato trasmesso dal medico e la comunicazione dei dati necessari al pagamento diretto. A questi si aggiunge la verifica delle giornate agricole richieste per avere diritto all’indennità.
Dove arriva il pagamento
L’INPS paga direttamente l’indennità all’operaio agricolo a tempo determinato. Se il lavoratore sceglie l’accredito sul conto, deve verificare che l’IBAN registrato presso l’Istituto sia corretto.
Se l’IBAN è già presente e valido, non deve comunicarlo di nuovo. Se manca o è cambiato, può inserirlo o aggiornarlo attraverso il servizio INPS Sistema Unico Gestione IBAN (SUGI). Lo Sportello malattia a pagamento diretto recupera da questo sistema i dati necessari per l’accredito.




